L’EUR 1 e l’EUR MED sono certificati di circolazione che vengono rilasciati dall’autorità doganale qualora le merci esportate soddisfino i requisiti previsti dalla normativa comunitaria (reg. CEE 2913/92 e 2454/93) in materia di origine preferenziale e permettono un abbattimento o riduzioni daziarie all’importazione delle merci nei paesi terzi che hanno siglato accordi con la Comunità Europea.
L’A.TR. invece viene rilasciato nell’ambito degli accordi tra l’Unione Europea e la Turchia e attesta non l’origine preferenziale bensì la posizione di libera pratica delle merci.
Dalle attività di controllo a posteriori effettuate da parte degli Uffici doganali sui certificati di circolazione sono emersi diversi casi di irregolarità. In particolare in una dogana italiana del Sud a seguito di controlli sono risultati falsi il 40% degli Eur 1 rilasciati.
L’agenzia delle dogane con la presente circolare ha di fatto bloccato il rilascio dei certificati di circolazione disponendo l’obbligo di presentare istanza per l’emissione di detti certificati, completi di tutte le informazioni e dei documenti dovuti, entro il limite di dieci giorni antecedenti la data presunta di presentazione della bolla doganale di esportazione.
L’Ufficio doganale interessato verificherà la corretta compilazione della domanda e del certificato e la congruità delle informazioni rese e dei documenti presentati al fine di comprovare il carattere delle merci da punto di vista dell’origine o dell’applicazione delle disposizioni in materia di libera pratica.
Tale attività istruttoria potrà essere calibrata in funzione delle peculiarità e dell’eventuale “sensibilità” dei locali flussi in esportazione, secondo la conoscenza territoriale della tipologia degli operatori economici e delle relative caratteristiche nonché dei loro rappresentanti in dogana.
La circolare fortunatamente attribuisce discrezionalità agli uffici doganali competenti nel rendere più celeri i procedimenti istruttori al fine di potere ottenere il rilascio dei certificati EUR1, EUR MED e A.TR. nei termini ridotti rispetto ai 10 giorni previsti.
L’Ufficio delle Dogane di Torino ha, infatti, stabilito che il temine dei dieci giorni verrà applicato per le operazioni effettuate da esportatori con sede fuori dal territorio di competenza. Lo stesso Ufficio ha altresì disposto che per gli operatori con sede nel territorio di competenza il termine sarà ridotto a sei giorni e per gli operatori economici autorizzati un’ulteriore riduzione a tre giorni.
In caso di operazioni ricorrenti la domanda di rilascio dovrà obbligatoriamente essere presentata per la prima operazione e la relativa istruttoria sarà ritenuta valida per le esportazioni analoghe presentate nel corso dell’anno 2010.
Le istruzioni e i termini sopra indicati saranno tassativamente applicati dal 10 giugno 2010.
La previsione di un termine di 10 giorni per il rilascio dei certificati se da un lato può effettivamente andare a regolarizzare situazioni in cui il controllo non è effettuato in modo capillare e pertanto sovente si verificano casi di rilascio di EUR1 per merce che non possiede i requisiti per l’ottenimento dell’origine preferenziale, dall’altro lato tale previsione penalizza le aziende, che rappresentano comunque la maggioranza del panorama nazionale e che hanno sempre lavorato seguendo il dettato normativo previsto in materia di origine preferenziale e di libera pratica.
Monica Rosano e Marica Mestieri