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Convenzione sui contratti di vendita internazionale di merci (Vienna 1980)

Non essendo l'italiano una delle lingue ufficiali dell'ONU, non esiste un testo ufficiale della convenzione in italiano. Dal momento che la traduzione in italiano che accompagna la legge di ratifica è tutt'altro che soddisfacente, si è preferito riportare la presente traduzione "privata", con l'avvertenza che in caso di dubbio potrà essere opportuno consultare il testo ufficiale . I titoli degli articoli, non previsti nel testo originale, sono stati aggiunti per comodità del lettore.

PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo I Ambito di applicazione

Articolo 1

(Nozione di vendita internazionale)

1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita di merci fra parti aventi la loro sede d'affari in Stati diversi:

  • a) quando tali Stati sono Stati contraenti; oppure
  • b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.

2. Non si terrà conto del fatto che le parti abbiano la loro sede d'affari in Stati diversi quando ciò non risulti né dal contratto, né da precedenti rapporti d'affari intercorsi tra di loro né da informazioni fornite dalle stesse in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione.

3. Non si terrà conto, per l'applicazione della presente Convenzione, né della nazionalità delle parti né del carattere civile o commerciale delle parti o del contratto.

Articolo 2

La presente Convenzione non si applica alle vendite:

  • a) di merce acquistata per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione, non sapesse ne fosse tenuto a sapere che la merce veniva acquistata per tale uso
  • b) all'asta
  • c) effettuate in seguito a pignoramento o comunque per ordine dell'autorità giudiziaria
  • d) di valori mobiliari, titoli di credito e denaro
  • e) di navi, imbarcazioni, veicoli a cuscino d'aria e aeromobili
  • f) di energia elettrica.

Articolo 3

1. I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce da fabbricare o produrre, sono da considerarsi vendite, a meno che la parte che ordina la merce non debba fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione.

2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante degli obblighi del contraente che fornisce la merce consiste nella prestazione di mano d'opera o di altri servizi.

Articolo 4

La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti e gli obblighi del venditore e del compratore derivanti da tale contratto. In particolare, salvo espressa disposizione contraria contenuta nella presente Convenzione, essa non riguarda:
a) la validità del contratto, delle sue singole clausole o degli usi;
b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.

Articolo 5

La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per morte o lesioni personali a chiunque causate dalla merce.

Articolo 6

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione ovvero, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, derogare a qualsiasi sua disposizione o modificarne gli effetti.

Capitolo II - Disposizioni generali

Articolo 7

1. Nell'interpretare la presente Convenzione, si deve tener conto del suo carattere internazionale nonché della necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione e di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.

2. Eventuali questioni che, pur riguardando materie regolate dalla presente Convenzione, non siano espressamente risolte dalla stessa, dovranno essere decise sulla base dei principi generali a cui la Convenzione si ispira ovvero, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 8

1. Ai fini della presente Convenzione le dichiarazioni e gli altri comportamenti di una parte debbono essere interpretati conformemente all'intenzione della stessa, se l'altra parte conosceva o non poteva ignorare tale intenzione.

2.  Ove il paragrafo precedente non sia applicabile, le dichiarazioni ed altri comportamenti di una parte debbono essere interpretati secondo il senso che avrebbe loro attribuito una persona ragionevole della medesima condizione della controparte che si fosse trovata nella medesima situazione.

3. Al fine di determinare l'intenzione di una parte o ciò che una persona ragionevole avrebbe inteso, si dovrà tener conto di tutte le circostanze rilevanti, ed in particolare delle trattative eventualmente intercorse tra le parti, delle pratiche instauratesi tra le stesse, degli usi e di ogni altro comportamento successivo delle parti.

Articolo 9

1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno consentito e dalle pratiche che si sono instaurate tra di loro.

2. Salvo patto contrario, si deve ritenere che le parti abbiano implicitamente reso applicabili al loro contratto, o alla sua formazione, gli usi che esse conoscevano o avrebbero dovuto conoscere, purché gli stessi siano ampiamente conosciuti e regolarmente osservati nel commercio internazionale da soggetti che siano parti di contratti dello stesso tipo nel settore del commercio considerato.

Articolo 10

Ai fini della presente Convenzione:

  • a) se una parte ha più di una sede d'affari, verrà tenuta in considerazione quella più strettamente collegata al contratto ed alla sua esecuzione, tenuto conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione del contratto o al momento della sua conclusione;
  • b) se una parte non ha una sede d'affari, si farà riferimento alla sua residenza abituale.

Articolo 11

Un contratto di vendita non necessita di essere concluso o provato per iscritto, e non è sottoposto ad alcun altro requisito di forma. Esso può venir provato con ogni mezzo, anche per testimoni.

Articolo 12

Le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 e della Parte II della presente Convenzione, che consentono l'utilizzo di una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modificazione o la risoluzione consensuale di un contratto di vendita, o per l'offerta, l'accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si applicano se una delle parti ha la propria sede d'affari nel territorio di uno Stato contraente che ha espresso la riserva prevista nell'articolo 96 della presente Convenzione. Le parti non possono derogare a quanto disposto dal presente articolo, né modificarne gli effetti.

Articolo 13

Ai fini della presente Convenzione, con l'espressione "per iscritto" ci si riferisce anche alle comunicazioni a mezzo telegrafo e telex.

PARTE II - FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 14

1. La proposta di concludere un contratto, rivolta ad una o più persone determinate, costituisce proposta contrattuale qualora sia sufficientemente determinata ed indichi la volontà del suo autore di esser vincolato in caso d'accettazione. La proposta è sufficientemente determinata quando indica la merce e ne fissa, espressamente o implicitamente, la quantità e il prezzo o fornisce indicazioni che permettano di determinarli.

2. La proposta che non sia rivolta ad una o più persone determinate, deve essere considerata come un semplice invito ad offrire, a meno che la persona che ha fatto la proposta non abbia indicato chiaramente il contrario.

Articolo 15

1. La proposta diviene efficace quando perviene al destinatario.

2. La proposta, anche se irrevocabile, può venir ritirata, se la relativa comunicazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente alla proposta.

Articolo 16

1. Finché il contratto non è concluso, la proposta può venir revocata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia inviato l'accettazione.

2. Tuttavia, la proposta non può venir revocata:

  • a) se la stessa indica, attraverso la fissazione di un termine fisso per l'accettazione o in qualsiasi altro modo, il suo carattere irrevocabile
  • b) se il destinatario poteva fare ragionevolmente affidamento sul carattere irrevocabile della proposta e se egli ha agito di conseguenza.

Articolo 17

La proposta, anche se irrevocabile, decade quando il rifiuto della stessa perviene all'autore della proposta.

Articolo 18

1. La dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indichino il suo assenso alla proposta costituiscono accettazione. Il silenzio o l'inattività non costituiscono di per sè accettazione.

2. L'accettazione di una proposta diviene efficace nel momento in cui la manifestazione dell'assenso perviene all'autore della proposta. L'accettazione non diviene efficace se la manifestazione dell'assenso non perviene all'autore della proposta nel termine da questi fissato ovvero, se non è stato fissato un termine, entro un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze dell'affare, ivi compresa la rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall'autore della proposta. La proposta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che non risulti altrimenti dalle circostanze.

3. Tuttavia, ove sulla base della proposta o in conseguenza di pratiche instauratesi tra le parti o degli usi, il destinatario della proposta possa manifestare il suo assenso mediante il compimento di un atto, quale la spedizione delle merce o il pagamento del prezzo, senza avvisare l'autore della proposta, l'accettazione diverrà efficace con il compimento di tale atto, semprechè ciò avvenga entro i termini previsti nel paragrafo precedente.

Articolo 19

1. La risposta ad una proposta, che pretenda essere una accettazione della stessa, ma che contenga aggiunte, limitazioni o altre modifiche, costituisce un rifiuto della proposta e vale come controproposta.

2. Tuttavia, la risposta ad una proposta, che pretenda essere un'accettazione della stessa, ma che contenga aggiunte o modifiche tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta, costituisce accettazione, purché l'autore della proposta non provveda, senza ritardo ingiustificato, a rilevare oralmente l'esistenza di tali divergenze o ad inviare una comunicazione in tal senso. Se egli non obietta nei modi sopraindicati, i termini del contratto saranno quelli della proposta, con le modifiche contenute nell'accettazione.

3. Si considerano tali da alterare sostanzialmente i termini della proposta eventuali aggiunte o modifiche che riguardino, tra l'altro, il prezzo, il pagamento, la qualità e la quantità della merce, il luogo e il tempo della consegna, l'estensione della responsabilità di una parte nei confronti dell'altra o la risoluzione delle controversie.

Articolo 20

1. Il termine per l'accettazione fissato dall'autore della proposta in un telegramma o in una lettera decorre dal momento in cui il telegramma viene consegnato per la trasmissione o dalla data che compare sulla lettera ovvero, in mancanza, dalla data che compare sulla busta. Il termine per l'accettazione fissato dall'autore della proposta al telefono o via telex o mediante altri strumenti di comunicazione istantanea, decorre dal momento in cui la proposta perviene al destinatario.

2. I giorni festivi o non lavorativi che cadono nel periodo fissato per l'accettazione vengono calcolati nel computo di detto termine. Qualora tuttavia la comunicazione dell'accettazione non possa venir consegnata all'indirizzo dell'autore della proposta nell'ultimo giorno del periodo perché, presso la sede d'affari di questi, tale giorno è festivo o non lavorativo, il termine verrà prorogato sino al primo giorno lavorativo successivo.

Articolo 21

1. L'accettazione tardiva vale nondimeno come accettazione purché l'autore della proposta provveda, senza ritardo, ad informarne oralmente l'accettante o ad inviare una comunicazione in tal senso.

2. Qualora dalla lettera o altra comunicazione scritta contenente l'accettazione tardiva risulti che la stessa era stata inviata in condizioni tali per cui, ove la trasmissione fosse stata regolare, essa sarebbe pervenuta in tempo debito all'autore della proposta, l'accettazione tardiva acquista efficacia d'accettazione, a meno che l'autore della proposta non provveda, senza ritardo, ad informare oralmente l'accettante che egli considera caducata la sua proposta ovvero ad inviargli una comunicazione in tal senso.

Articolo 22

L'accettazione può essere ritirata se la relativa comunicazione perviene all'autore della proposta prima o al momento in cui l'accettazione sarebbe divenuta efficace.

Articolo 23

Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione di una proposta diviene efficace in conformità a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 24

Ai fini di quanto previsto in questa Parte della Convenzione, una proposta, una dichiarazione d'accettazione o qualsiasi altra manifestazione di volontà "perviene" al destinatario nel momento in cui gli viene rivolta oralmente o gli viene consegnata mediante qualsiasi altro mezzo, personalmente, o presso la sua sede d'affari o il suo recapito postale ovvero, ove egli non abbia un centro d'affari o recapito postale, presso la sua residenza abituale.

PARTE III - VENDITA DI MERCI

Capitolo I Disposizioni generali

Articolo 25

Una violazione del contratto commessa da una delle parti costituisce inadempimento essenziale quando cagiona all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che essa aveva diritto di attendersi dal contratto, a meno che la parte inadempiente non abbia previsto tale risultato, né l'avrebbe previsto una persona ragionevole della medesima condizione che si fosse trovata nella medesima situazione.

Articolo 26
Una dichiarazione di risoluzione del contratto è efficace solo se comunicata all'altra parte.

Articolo 27

Salvo espressa previsione contraria contenuta nella presente Parte della Convenzione, se una notifica, richiesta o altra comunicazione viene effettuata da una parte contraente conformemente alla presente Parte e con mezzi appropriati alle circostanze, un ritardo o errore nella trasmissione della comunicazione o il suo mancato arrivo a destinazione, non priva tale parte contraente del diritto di avvalersene.

Articolo 28

Ove, in conformità di quanto disposto nella presente Convenzione, una parte abbia il diritto di esigere dall'altra l'adempimento di una obbligazione, l'autorità giudiziaria non sarà tenuta ad ordinare l'esecuzione in forma specifica, se non nei casi in cui lo farebbe in virtù della propria legge per contratti di vendita similari non disciplinati dalla presente Convenzione.

Articolo 29

1. Un contratto può essere modificato o risolto mediante il semplice accordo tra le parti.

2. Un contratto scritto contenente una disposizione per cui qualsiasi modifica o risoluzione consensuale deve esser fatta per iscritto non potrà essere modificato o risolto consensualmente in altra forma. Tuttavia ad una parte potrà essere precluso, sulla base della propria condotta, di invocare la disposizione sopracitata, nella misura in cui la controparte abbia fatto affidamento su tale condotta.

Capitolo II - Obblighi del venditore

Articolo 30

Il venditore è tenuto a consegnare la merce, a rimettere i relativi documenti e a trasferire la proprietà sulla merce, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione

SEZIONE I CONSEGNA DELLA MERCE E RIMESSA DEI DOCUMENTI

Articolo 31

Se il venditore non è tenuto a consegnare la merce in un altro luogo determinato, il suo obbligo di consegna consiste:

  • a) se il contratto di vendita implica il trasporto della merce: nel rimetterla al primo trasportatore affinché la faccia pervenire al compratore
  • b) se, fuori dai casi previsti dalla precedente lettera (a), il contratto riguarda merci specifiche o merci generiche che debbano essere prelevate da una determinata massa o che debbano essere fabbricate o prodotte e se, al momento della conclusione del contratto le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo determinato: nel porre le merci a disposizione del compratore in quel luogo;
  • c) negli altri casi: nel porre le merci a disposizione del compratore nel luogo in cui il venditore aveva la sede d'affari al momento della conclusione del contratto.

Articolo 32

1. Se il venditore, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, rimette la merce ad un trasportatore e questa non è chiaramente identificata come quella oggetto del contratto, mediante apposizione di segni sulla stessa o attraverso i documenti di trasporto o in altro modo, il venditore è tenuto a notificare al compratore un avviso di spedizione, indicando specificamente la merce.

2. Se il venditore è tenuto a prendere le disposizioni necessarie per il trasporto della merce, egli dovrà stipulare i contratti necessari per trasportare la merce fino alla destinazione prevista, con mezzi di trasporto adeguati alle circostanze e secondo le condizioni usuali per il genere di trasporto in questione.

3. Se il venditore non è tenuto a stipulare un'assicurazione relativa al trasporto della merce, egli dovrà, su richiesta del compratore, fornirgli tutte le informazioni disponibili, necessarie per stipulare detta assicurazione.

Articolo 33

Il venditore è tenuto a consegnare la merce:

  • a) se una data è fissata nel contratto o determinabile in base al contratto, in tale data
  • b) se un periodo di tempo è fissato nel contratto o determinabile in base al contratto, in un qualsiasi momento compreso in quel periodo, salvo che non risulti dalle circostanze che la scelta della data spetta al compratore; ovvero
  • c) in ogni altro caso, entro un termine ragionevole dalla conclusione del contratto.

Articolo 34

Se il venditore è tenuto a rimettere i documenti riguardanti la merce, egli dovrà consegnarli nel momento, nel luogo e nella forma previsti dal contratto. Ove il venditore abbia provveduto a rimettere i documenti prima di tale data, egli potrà, fino a tale data, rimediare a qualsiasi difetto di conformità dei documenti, purché l'esercizio di tale diritto non cagioni al compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva tuttavia il diritto di richiedere il risarcimento del danno, conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 35

1. Il venditore è tenuto a consegnare merce che sia conforme per quantità, qualità e tipo a quanto previsto dal contratto e che sia confezionata o imballata nel modo stabilito dal contratto.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, non è conforme al contratto la merce che:

  • a) non è idonea all'uso cui viene destinata normalmente merce dello stesso tipo
  • b) non è idonea ad un uso particolare espressamente o implicitamente portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto, salvo che le circostanze indichino che il compratore non aveva fatto affidamento sulla competenza o sul giudizio del venditore, o che non era da parte sua ragionevole farlo
  • c) non possiede le qualità di merce che il venditore ha sottoposto al compratore come campione o modello
  • d) non è imballata o confezionata secondo i criteri usuali per merce dello stesso tipo ovvero, in assenza di criteri usuali, in maniera adatta a conservarla e proteggerla.

3. Il venditore non è responsabile per un difetto di conformità della merce, ai sensi di quanto previsto nelle lettere da (a) a (d) del precedente comma, se, al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva, o non avrebbe potuto ignorare, tale difetto di conformità.

Articolo 36

1. Il venditore è responsabile, conformemente al contratto ed alla presente Convenzione, per un difetto di conformità esistente al momento del trasferimento dei rischi al compratore, anche se tale difetto di conformità si manifesta solamente in un momento successivo.

2. Il venditore è altresì responsabile per un difetto di conformità che si verifichi in un momento successivo a quello indicato nel paragrafo precedente e che sia dovuto all'inadempimento di uno qualsiasi dei suoi obblighi, compresa la violazione di una garanzia in base alla quale per un certo periodo la merce si sarebbe mantenuta idonea al suo normale utilizzo, o per un determinato utilizzo speciale o che la stessa avrebbe conservato certe qualità e caratteristiche.

Articolo 37

In caso di consegna anticipata, il venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti o quantità mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme e già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce, purché l'esercizio di tale diritto non comporti per il compratore inconvenienti o spese irragionevoli. Il compratore conserva comunque il diritto di richiedere il risarcimento del danno, conformemente alla presente Convenzione

Articolo 38

1. Il compratore è tenuto ad esaminare, o far esaminare, la merce nel termine più breve possibile, avuto riguardo alle circostanze.

2. Se il contratto implica il trasporto della merce, l'esame può essere differito sino all'arrivo a destinazione della stessa.

3. Se il compratore dirotta la merce o la rispedisce senza avere avuto una ragionevole opportunità di esaminarla e se al momento della conclusione del contratto il venditore conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, la possibilità di tale dirottamento o rispedizione, l'esame può essere differito sino all'arrivo della merce alla nuova destinazione.

Articolo 39

1. Il compratore perde il diritto di far valere un difetto di conformità della merce se non lo denuncia al venditore, precisandone la natura, entro un termine ragionevole a partire dal momento in cui l'ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo.

2. In ogni caso, il compratore perde il diritto di far valere il difetto di conformità se non lo denuncia al venditore al più tardi entro due anni dalla data in cui la merce gli fu effettivamente consegnata, a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale.

Articolo 40

Il venditore non può avvalersi di quanto previsto dagli articoli 38 e 39 se il difetto di conformità riguarda fatti di cui egli era a conoscenza, o che non avrebbe potuto ignorare, e che non ha denunciato al compratore.

Articolo 41

Il venditore è tenuto a consegnare merce libera da diritti o pretese di terzi, a meno che il compratore non abbia acconsentito a ricevere merce gravata dai suddetti diritti o pretese di terzi. Se, tuttavia, tali diritti o pretese sono fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, l'obbligo del venditore è regolato dall'articolo 42.

Articolo 42

1. Il venditore deve consegnare merce libera da diritti o pretese di terzi fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale, di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare al momento della conclusione del contratto, a condizione che tali diritti o pretese siano fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale:

  • a) in virtù della legge dello Stato nel quale la merce deve essere rivenduta o utilizzata, se le parti hanno considerato, al momento della conclusione del contratto, che la merce sarebbe stata rivenduta o utilizzata in quello Stato
  • b) in ogni altro caso, in virtù della legge dello Stato nel quale il compratore ha la sua sede d'affari.

2. L'obbligo del venditore di cui al precedente paragrafo non sussiste nel caso in cui:

  • a) al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva o non poteva comunque ignorare l'esistenza di tali diritti o pretese
  • b) tali diritti o pretese siano la conseguenza del fatto che il venditore si era attenuto a disegni tecnici, formule o altre specifiche fornite dal compratore.

Articolo 43

1. Il compratore perde il diritto di avvalersi di quanto disposto dagli articoli 41 o 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa di terzi, precisandone la natura, entro un termine ragionevole da quando egli ne è venuto, o avrebbe dovuto venirne a conoscenza.

2. Il venditore non può avvalersi di quanto previsto nel precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o pretesa di terzi e della sua natura.

Articolo 44

Nonostante il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 39 e del paragrafo 1 dell'articolo 43, il compratore può ridurre il prezzo ai sensi dell'articolo 50, ovvero richiedere il risarcimento del danno, escluso il mancato guadagno, in presenza di una giustificazione ragionevole per non avere effettuato la denuncia richiesta.

SEZIONE III - RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DEL VENDITORE

Articolo 45

1. Se il venditore non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il compratore può:

  • a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 46 a 52
  • b) richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli da 74 a 77.

2. Il compratore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per il fatto di aver fatto ricorso ad altri rimedi.

3. Nessun termine di grazia può essere concesso al venditore da giudici o arbitri, nel caso in cui il compratore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l'inadempimento contrattuale.

Articolo 46

1. Il compratore può chiedere al venditore che adempia ai suoi obblighi, purché egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.

2. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere la consegna di merce sostitutiva a condizione che il difetto di conformità costituisca inadempimento essenziale al contratto e che la richiesta di merce sostitutiva venga fatta insieme alla denuncia di cui all'art. 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa.

3. Quando la merce non è conforme al contratto, il compratore può chiedere al venditore di rimediare al difetto di conformità mediante riparazione, sempreché ciò non sia irragionevole, tenuto conto di tutte le circostanze. La richiesta di riparare la merce deve essere fatta insieme alla denuncia di cui all'art. 39 ovvero entro un periodo ragionevole dalla stessa.

Articolo 47

1. Il compratore può fissare al venditore un termine supplementare di ragionevole durata per l'adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che il compratore non abbia ricevuto dal venditore la comunicazione che questi non adempirà entro il termine sopraindicato, il compratore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l'inadempimento. Tuttavia, ciò non priva il compratore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento.

Articolo 48

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, il venditore può, anche in un momento successivo alla consegna, rimediare a proprie spese a qualsiasi inadempimento, a condizione che ciò non comporti un ritardo irragionevole e non cagioni inconvenienti irragionevoli al compratore o incertezza quanto al rimborso da parte del venditore delle spese anticipate dal compratore. Tuttavia, il compratore conserva il diritto di chiedere il risarcimento del danno, in conformità della presente Convenzione.

2. Qualora il venditore richieda al compratore di comunicargli se accetterà l'adempimento e il compratore non risponda entro un termine ragionevole, il venditore può adempiere ai suoi obblighi nel termine indicato nella richiesta. Il compratore non può, in pendenza di tale termine, avvalersi di rimedi incompatibili con l'adempimento del venditore.

3. Qualora il venditore comunichi al compratore che intende adempiere entro un certo termine, si presume che con ciò egli chieda al compratore di fargli conoscere la sua decisione, conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo.

4. Richieste o comunicazioni fatte dal venditore ai sensi dei precedenti paragrafi 2 o 3, non sono efficaci se non vengono ricevute dal compratore.

Articolo 49

1. Il compratore può dichiarare risolto il contratto:

  • a) se l'inadempimento del venditore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale
  • b) se, in caso di mancata consegna, il venditore non consegna la merce entro il termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, o dichiara che non effettuerà la consegna entro tale termine.

2. Tuttavia, quando il venditore ha consegnato la merce, il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo fa:

  • a) in caso di consegna tardiva, entro un ragionevole termine da quando è venuto a conoscenza che la consegna è stata effettuata
  • b) in caso di inadempimento diverso dalla consegna tardiva, entro un termine ragionevole:
    i) da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell'inadempimento
    ii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal compratore ai sensi dell'art. 47, paragrafo 1, o dopo che il venditore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare; ovvero dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, o dopo che il compratore ha dichiarato che non accetterà l'adempimento.

Articolo 50

Se la merce non è conforme al contratto, ed indipendentemente dal fatto che il prezzo sia già stato pagato, il compratore può ridurre il prezzo in proporzione alla differenza fra il valore che la merce effettivamente consegnata aveva al tempo della consegna ed il valore che merce conforme avrebbe avuto in quel momento. Tuttavia, il compratore non può ridurre il prezzo se il venditore pone rimedio al proprio inadempimento, ai sensi dell'articolo 37 o dell'art. 48, o se il compratore rifiuta di accettare la prestazione del venditore, ai sensi dei suddetti articoli.

Articolo 51

1. Se il venditore consegna solo una parte della merce, o se solo una parte della merce consegnata è conforme al contratto, si applicano gli articoli da 46 a 50 con riferimento alla parte mancante o a quella non conforme.

2. Il compratore può dichiarare risolto il contratto nel suo insieme solo se la consegna parziale o non conforme costituisce inadempimento essenziale del contratto.

Articolo 52
1. Se il venditore consegna la merce prima della data prestabilita, il compratore è libero di accettare o rifiutare di prenderla in consegna.

2. Se il venditore consegna merce in quantità superiore a quanto previsto dal contratto, il compratore è libero di accettare o rifiutare di prendere in consegna la parte eccedente. Se accetta di prenderla in consegna, in tutto o in parte, egli è tenuto a pagarla al prezzo contrattuale.

CAPITOLO III OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Articolo 53

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo e a prendere in consegna la merce, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione.

SEZIONE I PAGAMENTO DEL PREZZO

Articolo 54

Se il contratto di vendita è stato validamente concluso senza che lo stesso fissi, esplicitamente o implicitamente, il prezzo, o contenga gli elementi per la sua determinazione, si deve ritenere che le parti, in assenza di indicazioni contrarie, abbiano fatto tacito riferimento al prezzo abitualmente praticato, al tempo della conclusione del contratto, nel settore commerciale in questione, per analoghe merci vendute in circostanze comparabili.

Articolo 55

Se il contratto di vendita è stato validamente concluso senza che lo stesso fissi, esplicitamente o implicitamente, il prezzo, o contenga gli elementi per la sua determinazione, si deve ritenere che le parti, in assenza di indicazioni contrarie, abbiano fatto tacito riferimento al prezzo abitualmente praticato, al tempo della conclusione del contratto, nel settore commerciale in questione, per analoghe merci vendute in circostanze comparabili.

Articolo 56

Se il prezzo è fissato in relazione al peso della merce, si farà riferimento per la sua determinazione, in caso di dubbio, al peso netto.

Articolo 57

1. Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo determinato, egli dovrà effettuare il pagamento:

  • a) presso la sede d'affari del venditore; ovvero
  • b) se il pagamento va effettuato contro la rimessa della merce o dei documenti, nel luogo in cui tale rimessa ha luogo.

2. Sono a carico del venditore eventuali spese supplementari collegate al pagamento, che derivino dal cambiamento, in un momento successivo alla conclusione del contratto, della sua sede d'affari.

Articolo 58

1. Se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro momento determinato, egli deve farlo quando il venditore mette a sua disposizione, conformemente al contratto o alla presente Convenzione, la merce o i documenti rappresentativi della stessa. Il venditore può condizionare la rimessa della merce o dei documenti al pagamento del prezzo.

2. Se il contratto implica il trasporto della merce, il venditore può effettuare la spedizione in modo che la merce o i documenti rappresentativi della stessa non vengano rimessi al compratore se non contro il pagamento del prezzo.
3. Il compratore non è tenuto a pagare il prezzo finché non ha avuto la possibilità di esaminare la merce, a meno che le modalità di consegna o di pagamento concordate fra le parti non siano incompatibili con tale possibilità.

Articolo 59

Il compratore è tenuto ad effettuare il pagamento alla data determinata o determinabile in base al contratto o in base alla presente Convenzione, senza necessità di alcuna richiesta o formalità da parte del venditore.

SEZIONE II - PRESA IN CONSEGNA

Articolo 60

L'obbligo del compratore di prendere in consegna consiste:

  • a) nel compiere tutti gli atti che ci si può ragionevolmente attendere dallo stesso per mettere il venditore in condizioni di effettuare la consegna; e
  • b) nel ritirare la merce.

SEZIONE III - RIMEDI PER L'INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE

Articolo 61

1. Se il compratore non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi derivantigli dal contratto o dalla presente Convenzione, il venditore può:

  • a) esercitare i diritti previsti negli articoli da 62 a 65
  • b) richiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli da 74 a 77.

2. Il venditore non perde il diritto di chiedere il risarcimento del danno per il fatto di aver fatto ricorso ad altri rimedi.

3. Nessun termine di grazia può essere concesso al compratore da giudici o arbitri, nel caso in cui il venditore ricorra ad uno dei rimedi previsti per l'inadempimento contrattuale.

Articolo 62

Il venditore può chiedere al compratore di pagare il prezzo, di prendere in consegna la merce o di adempiere ad altri suoi obblighi, purché egli non si sia avvalso di un rimedio incompatibile con tale richiesta.

Articolo 63

1. Il venditore può fissare al compratore un termine supplementare di ragionevole durata per l'adempimento dei suoi obblighi.

2. A meno che il venditore non abbia ricevuto dal compratore la comunicazione che questi non adempirà entro il termine sopraindicato, il venditore non può, durante tale periodo, avvalersi di alcuno dei rimedi previsti per l'inadempimento. Tuttavia, ciò non priva il venditore del diritto di chiedere il risarcimento del danno per il ritardo nell'adempimento.

Articolo 64

1. Il venditore può dichiarare risolto il contratto:

  • a) se l'inadempimento del compratore ad uno qualsiasi degli obblighi derivanti dal contratto o dalla presente Convenzione costituisce inadempimento essenziale; ovvero
  • b) se il compratore non provvede, entro il periodo supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, ad adempiere all'obbligo di pagare il prezzo o di prendere in consegna la merce, ovvero dichiara che non vi provvederà entro tale termine.

2. Tuttavia, quando il compratore ha effettuato il pagamento, il venditore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto, se non lo fa:

  • a) in caso di adempimento tardivo da parte del compratore, prima di essere venuto a conoscenza che l'adempimento è avvenuto
  • b) in caso di inadempimento diverso dall'inadempimento tardivo, entro un termine ragionevole:
  • i) da quando ha saputo, o avrebbe dovuto sapere, dell'inadempimento;
  • ii) dopo il decorso del termine supplementare fissato dal venditore ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, o dopo che il compratore ha dichiarato che non adempirà entro tale termine supplementare.

Articolo 65

 1. Se il contratto prevede che il compratore debba specificare la forma, le misure o altre caratteristiche della merce e se questi non vi provvede alla data convenuta o entro un termine ragionevole dal momento in cui riceve una richiesta in tal senso dal venditore, quest'ultimo può, senza pregiudicare alcuno degli altri suoi diritti, effettuare egli stesso tale specificazione in conformità alle necessità del compratore di cui sia a conoscenza.

2. Quando il venditore effettua da sè la specificazione di cui sopra, egli deve comunicarne i dettagli al compratore, fissandogli un termine ragionevole per una diversa determinazione. Se, dopo aver ricevuto la comunicazione del venditore, il compratore non si avvale di tale possibilità nel termine fissato, diventerà vincolante la specificazione effettuata dal venditore.

CAPITOLO IV TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Articolo 66

Il perimento o il danneggiamento della merce avvenuti dopo il trasferimento del rischio al compratore non liberano quest'ultimo dall'obbligo di pagare il prezzo, a meno che il perimento o il danneggiamento non siano dovuti ad un'azione o un'omissione del venditore.

Articolo 67

1. Quando il contratto di vendita implica il trasporto della merce ed il venditore non è tenuto a rimettere la merce in un luogo determinato, il rischio si trasferisce al compratore nel momento in cui la merce viene rimessa al primo trasportatore affinché la faccia pervenire al compratore conformemente al contratto di vendita. Se il venditore è tenuto a rimettere la merce ad un trasportatore in un luogo determinato, il rischio non passa fino a quando la merce non è stata rimessa al trasportatore in tale luogo. Il fatto che il venditore sia autorizzato a trattenere i documenti rappresentativi della merce, non incide sul trasferimento del rischio.

2. Tuttavia, il rischio non si trasferisce al compratore finché la merce non è stata chiaramente identificata come quella oggetto del contratto mediante l'apposizione di segni sulla stessa, attraverso i documenti di trasporto, mediante avviso comunicato al compratore o in qualsiasi altro modo.

Articolo 68

Il rischio relativo alla merce venduta durante il trasporto si trasferisce al compratore al momento della conclusione del contratto. Tuttavia, se così risulta dalle circostanze, il rischio è a carico del compratore già dal momento in cui la merce è stata consegnata al trasportatore che ha emesso i documenti relativi al contratto di trasporto. Tuttavia, se al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la merce era perita o danneggiata e non lo ha rivelato al compratore, il perimento o il danneggiamento sono a carico del venditore.

Articolo 69

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 67 e 68, il rischio si trasferisce al compratore nel momento in cui questi prende in consegna la merce oppure, se non vi procede a tempo debito, nel momento in cui la merce viene posta a sua disposizione ad egli si rende inadempiente mancando di prenderla in consegna.

2. Tuttavia, se il compratore è tenuto a prendere in consegna la merce in un luogo diverso da una sede d'affari del venditore, il rischio si trasferisce nel momento in cui la consegna dev'essere effettuata e il compratore è a conoscenza del fatto che la merce è stata posta a sua disposizione in tale luogo.

3. Se il contratto fa riferimento a merce non ancora individuata, la stessa si considera messa a disposizione del compratore solo quando essa è stata chiaramente identificata come quella oggetto del contratto.

Articolo 70

Se il venditore ha commesso un inadempimento essenziale del contratto, quanto previsto dagli articoli 67, 68 e 69 non pregiudica l'esercizio dei rimedi di cui il compratore dispone in presenza di tale inadempimento.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI AGLI OBBLIGHI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE

SEZIONE I - INADEMPIMENTO ANTICIPATO E CONTRATTI A CONSEGNE RIPARTITE

Articolo 71

1. Ciascuna parte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi se, dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto che l'altra parte non adempirà ad una parte sostanziale dei propri obblighi a causa:

  • a) di una grave insufficienza relativa alla sua capacità di adempiere o alla sua solvibilità
  • b) del modo con cui essa si prepara ad adempiere o adempie al contratto.

2. Se il venditore ha già spedito la merce quando si manifestano le circostanze previste nel paragrafo precedente, egli può opporsi a che la stessa venga rimessa al compratore anche se questi è in possesso di documenti che lo legittimano a ricevere la merce. Il presente paragrafo riguarda solo i diritti sulla merce nei rapporti fra venditore e compratore.

3. La parte che sospende l'adempimento, prima o dopo la spedizione della merce, dovrà informarne immediatamente l'altra parte e dovrà proseguire l'adempimento, ove l'altra parte fornisca garanzie adeguate per l'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 72

1. Se prima della data fissata per l'adempimento del contratto risulta evidente che una delle parti commetterà un inadempimento essenziale, l'altra parte può dichiarare risolto il contratto.

2. Se il tempo disponibile è sufficiente, la parte che intende risolvere il contratto è tenuta a comunicarlo all'altra parte con modalità tali da offrirle una ragionevole opportunità di fornire adeguate garanzie per il corretto adempimento.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo non si applicano nel caso in cui l'altra parte abbia dichiarato che non adempirà ai propri obblighi.

Articolo 73

1. Per quanto riguarda i contratti a consegne ripartite, qualora l'inadempimento di una parte ad un obbligo relativo ad una singola consegna costituisca inadempimento essenziale del contratto relativamente a tale consegna, la controparte potrà dichiarare risolto il contratto relativamente a tale consegna.

2. Ove l'inadempimento di una parte ad un obbligo relativo ad una singola consegna dia alla controparte validi motivi per temere il verificarsi di un inadempimento essenziale del contratto relativamente alle future consegne, quest'ultima potrà dichiarare risolto il contratto per il futuro, purché lo faccia entro un termine ragionevole.

3. Il compratore che dichiari risolto il contratto con riferimento ad una singola consegna potrà, nello stesso tempo, dichiararne la risoluzione anche per consegne già effettuate o da effettuarsi in futuro ove, in ragione della loro connessione, tali consegne non possano più essere utilizzate ai fini previsti dalle parti al momento della conclusione del contratto.

SEZIONE II - RISARCIMENTO DEL DANNO

Articolo 74

Il risarcimento del danno per l'inadempimento commesso da una parte è costituito da una somma pari alla perdita, comprensiva del mancato guadagno, subita dall'altra parte in conseguenza di tale inadempimento. Il risarcimento non può esser superiore alla perdita che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere, come possibile conseguenza dell'inadempimento, al tempo della conclusione del contratto, tenuto conto delle circostanze di cui era o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza in tale momento.

Articolo 75

In caso di risoluzione del contratto, ove il compratore abbia provveduto ad un acquisto in sostituzione, o il venditore abbia rivenduto la merce, in modo ragionevole ed entro un termine ragionevole dalla risoluzione, la parte che richiede il risarcimento del danno potrà ottenere la differenza tra il prezzo previsto dal contratto e il prezzo della compravendita sostitutiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento eventualmente dovuto in base all'articolo 74.

Articolo 76

1. In caso di risoluzione del contratto, ove la merce abbia un prezzo corrente, spetterà alla parte che richieda il risarcimento del danno e non abbia provveduto ad effettuare un acquisto o una vendita in sostituzione ai sensi dell'articolo 75, la differenza fra il prezzo fissato nel contratto ed il prezzo corrente al momento della risoluzione del contratto, nonché ogni ulteriore risarcimento esigibile ai sensi dell'articolo 74. Qualora tuttavia la parte che richiede il risarcimento abbia risolto il contratto dopo aver preso in consegna la merce, si farà riferimento al prezzo corrente al momento di tale presa in consegna anziché a quello corrente nel momento della risoluzione del contratto.

2. Ai fini del precedente paragrafo s'intende per prezzo corrente quello prevalentemente praticato nel luogo in cui la consegna della merce avrebbe dovuto esser effettuata ovvero, in mancanza di un prezzo corrente in tale luogo, il prezzo praticato in altro luogo, che possa venir ragionevolmente preso a confronto, tenuto conto delle differenze dovute al costo di trasporto della merce.

Articolo 77

La parte che invoca l'inadempimento contrattuale è tenuta ad adottare misure ragionevoli in relazione alle circostanze per limitare il danno, ivi compreso mancato guadagno, risultante dall'inadempimento. Qualora essa non adotti le misure di cui sopra, la parte inadempiente potrà richiedere una riduzione dell'entità del risarcimento pari all'ammontare della perdita che avrebbe dovuto esser evitata.

SEZIONE III - INTERESSI

Articolo 78

Ove una parte non provveda al pagamento del prezzo o di qualsiasi altra somma dovuta, l'altra parte avrà diritto agli interessi su tale importo, senza pregiudizio dell'eventuale risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 74.

SEZIONE IV - CAUSE DI ESONERO

Articolo 79

1. Una parte non risponde per l'inadempimento ad uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla sua volontà e che non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione al momento della conclusione del contratto, ovvero che essa evitasse o superasse l'impedimento stesso o le sue conseguenze.

2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo da essa incaricato dell'esecuzione totale o parziale del contratto, tale parte è esonerata da responsabilità solo qualora:

  • a) essa ne sia esonerata ai sensi del precedente paragrafo; e
  • b) il terzo incaricato sarebbe stato esonerato applicando allo stesso quanto previsto in tale paragrafo.

3. L'esonero previsto dal presente articolo ha effetto per tutta la durata dell'impedimento.

4. La parte che non adempie al contratto è tenuta ad avvisare l'altra dell'impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di adempiere. Ove la comunicazione non venga ricevuta dall'altra parte entro un termine ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, quest'ultima risponderà dei danni derivanti dalla mancata ricezione.

5. Il presente articolo non limita in alcun modo la facoltà delle parti di esercitare diritti diversi dal risarcimento del danno conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 80

Una parte non può invocare l'inadempimento dell'altra, nei limiti in cui tale inadempimento sia dovuto ad una propria azione o omissione.

SEZIONE V - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Articolo 81

1. La risoluzione del contratto libera entrambe le parti dai relativi obblighi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente dovuto. Essa non produce effetti sulle clausole del contratto relative al regolamento delle controversie o su quelle relative ai diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione del contratto.

2. La parte che ha eseguito, in tutto o in parte, il contratto può esigere dall'altra la restituzione di quanto fornito o pagato in esecuzione dello stesso. Se entrambe le parti sono tenute ad effettuare restituzioni, esse devono procedervi contemporaneamente.

Articolo 82

1. Il compratore perde il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o di richiedere al venditore la consegna di merci in sostituzione se gli è impossibile restituire la merce in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta.

2. Il precedente paragrafo non si applica:

  • a) se l'impossibilità di restituire la merce o di restituirla in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta, non è dovuta ad una sua azione od omissione
  • b) se la merce è perita o si è deteriorata, in tutto o in parte, in conseguenza dell'esame di cui all'articolo 38; ovvero
  • c) se, prima del momento in cui ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto di conformità, il compratore ha venduto la merce, in tutto o in parte, nel contesto di una normale operazione commerciale, o l'ha consumata o trasformata, in tutto o in parte, conformemente al suo normale utilizzo.

Articolo 83

Il compratore che ha perso il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o di richiedere al venditore la consegna di merce in sostituzione, ai sensi dell'articolo 82, conserva il diritto di avvalersi di tutti gli altri rimedi previsti dal contratto e dalla presente Convenzione.

Articolo 84

1. Ove il venditore sia tenuto a rifondere il prezzo, egli dovrà corrispondere altresì i relativi interessi a partire dal giorno del pagamento.

2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi vantaggio derivatogli dalla merce o da parte di essa:

  • a) se è tenuto a restituire la merce, in tutto o in parte; ovvero
  • b) se gli è impossibile restituire, in tutto o in parte, la merce o restituirla, in tutto o in parte, in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta, ed egli abbia ciò nonostante dichiarato la risoluzione del contratto o richiesto al venditore la consegna di merce sostitutiva.

SEZIONE VI - CONSERVAZIONE DELLA MERCE

Articolo 85

Se il compratore tarda a prendere in consegna la merce ovvero, nei casi in cui il pagamento e la consegna delle merci debbono avvenire contemporaneamente, egli non paga il prezzo, il venditore che sia in possesso delle merci o comunque le abbia sotto controllo è tenuto a prendere tutte le ragionevoli misure, in relazione alle circostanze, per assicurarne la conservazione. Egli ha diritto a ritenere la merce fino a quando il compratore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute.

Articolo 86

1. Ove il compratore abbia ricevuto la merce ed intenda esercitare il diritto di rifiutarla in conformità al contratto o alla presente Convenzione, egli dovrà adottare quelle misure che siano ragionevoli, in relazione alle circostanze, per assicurarne la conservazione. Egli ha diritto a ritenere la merce fino a quando il venditore non abbia provveduto a rimborsarlo delle spese ragionevolmente sostenute.

2. Se la merce inviata al compratore è stata posta a sua disposizione nel luogo di destinazione, e se questi esercita il diritto di rifiutare la merce, egli dovrà prenderne possesso per conto del venditore, a condizione che gli sia possibile farlo senza pagare il prezzo e senza inconvenienti o spese irragionevoli. La presente disposizione non si applica nel caso in cui sia presente sul luogo di destinazione della merce il venditore o una persona autorizzata a prendersi carico della merce per suo conto. I diritti e gli obblighi del compratore che prenda possesso della merce ai sensi del presente paragrafo sono regolati dal paragrafo precedente.

Articolo 87

La parte tenuta ad adottare le misure che assicurino la conservazione della merce può depositarla nel magazzino di un terzo a spese della controparte, a condizione che tali spese non siano irragionevoli.

Articolo 88

1. La parte tenuta ad assicurare la conservazione della merce ai sensi degli articoli 85 e 86, può vendere la merce con ogni mezzo appropriato qualora l'altra parte ritardi irragionevolmente di prendere possesso della merce, di riprenderla, o di pagare il prezzo o le spese di conservazione, a condizione che comunichi con ragionevoli modalità alla controparte la sua intenzione di procedere alla vendita.

2. Qualora la merce sia soggetta a rapido deterioramento o quando la conservazione della stessa comporterebbe spese irragionevoli, la parte tenuta ad assicurare la sua conservazione ai sensi degli articoli 85 e 86, dovrà adottare le opportune misure per la vendita della stessa. Per quanto possibile, essa deve comunicare all'altra parte la sua intenzione di procedere alla vendita.

3. La parte che vende la merce ha diritto di trattenere sul ricavato una somma pari alle spese ragionevolmente sostenute per la conservazione e la vendita delle stesse. Essa dovrà corrispondere all'altra parte l'importo eccedente.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89

 Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.

Articolo 90

La presente Convenzione non prevale sulle convenzioni internazionali già concluse o da concludere che contengano disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che le parti abbiano la loro sede d'affari in Stati parti di tali convenzioni.

Articolo 91

(Sottoscrizione e ratifica). (omissis).

Articolo 92

1. Qualsiasi Stato contraente può dichiarare, al momento della sottoscrizione, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di non ritenersi vincolato dalla Parte II della presente Convenzione o di non ritenersi vincolato dalla Parte III della presente Convenzione.

2. Lo Stato contraente che faccia una dichiarazione ai sensi del precedente paragrafo con riferimento alla Parte II o alla Parte III della presente Convenzione, non sarà considerato, per le materie regolate dalla Parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica, come Stato contraente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (1) della presente Convenzione.

Articolo 93

(Stati federali). (omissis).

Articolo 94

(Stati con sistemi giuridici similari). (omissis).

Articolo 95

Qualsiasi Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato da quanto previsto dalla lettera (b) del paragrafo (1) dell'art. 1 della presente Convenzione.

Articolo 96

Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione richieda che i contratti di vendita siano conclusi o provati per iscritto può dichiarare, in qualsiasi momento, ai sensi dell'articolo 12, che le disposizioni dell'articolo 11, dell'articolo 29 ovvero della Parte II della presente Convenzione che autorizzano una forma diversa da quella scritta per la formazione, la modifica o la risoluzione consensuale di un contratto di vendita, ovvero per l'offerta, l'accettazione o altre manifestazioni di volontà, non si applicano se una delle parti ha la propria sede d'affari nel territorio di detto Stato.

Articolo 97

(Effetti delle dichiarazioni). (omissis).

Articolo 98

(Riserve ammesse). - Non sono ammesse riserve diverse da quelle espressamente autorizzate nella presente Convenzione.

Articolo 99

1. La presente Convenzione entra in vigore, salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi dalla data del deposito del decimo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione, compresi gli strumenti che contengono una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 92.

2. Quando uno Stato ratifica, accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione, con l'eccezione della Parte esclusa, entra in vigore nei confronti di quello Stato, salvo quanto previsto dal paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Lo Stato che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e sia parte della Convenzione portante Legge Uniforme sulla Formazione dei contratti di vendita internazionale di merci fatta all'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione) o della Convenzione portante Legge Uniforme sulla vendita internazionale di merci fatta all'Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita) o di entrambe le convenzioni, provvederà a denunziare nello stesso tempo, a seconda dei casi, o la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita o la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione, o entrambe, indirizzando una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

4. Uno Stato parte della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e dichiari o abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 92 di non esser vincolato dalla Parte II della presente Convenzione provvederà a denunziare, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

5. Uno Stato parte della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione e dichiari o abbia dichiarato ai sensi dell'articolo 92 di non esser vincolato dalla Parte III della presente Convenzione provvederà a denunziare, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.

6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni alla presente Convenzione fatte da Stati parti della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla formazione o della Convenzione dell'Aja del 1964 sulla vendita avranno effetto solo a partire dalla data in cui le denunce eventualmente richieste a detti Stati nei confronti delle due citate convenzioni avranno acquisito effetto. Il depositario della presente Convenzione si accorderà con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle convenzioni del 1964, al fine di garantire il necessario coordinamento al riguardo.

Articolo 100

1. La presente Convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta fatta contemporaneamente o successivamente all'entrata in vigore della Convenzione nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma 1, lettera (a) dell'articolo 1, o dello Stato contraente di cui al comma 1, lettera (b) dell'articolo 1.

2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi contemporaneamente o successivamente alla sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma 1, lettera (a) dell'articolo 1, o dello Stato contraente di cui al comma 1, lettera (b) dell'articolo 1.

Articolo 101

1. Uno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, o la Parte II o la Parte III della Convenzione, mediante notifica formale inviata per iscritto al depositario.

2. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario. Allorché un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia venga specificato nella notifica, la denunzia avrà effetto allo scadere del periodo in oggetto, a partire dalla data in cui la notifica è stata ricevuta dal depositario.

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